Il Certificatore Energetico
Il certificatore energetico è una figura di istituzione relativamente recente nel panorama dei professionisti che operano nel settore edilizio.
La sua prima definizione si può far risalire alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici che, all’articolo 10, prevede la necessità di un esperto qualificato, indipendente e riconosciuto che certifichi gli edifici e fornisca delle raccomandazioni.
In sostanza tale Direttiva, di fondamentale importanza in quanto imporrà negli anni successivi a tutti gli stati della Comunità Europea di dotarsi di propri strumenti legislativi in materia di risparmio energetico, afferma il principio che, affinché gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti possano essere concreti ed efficaci, occorre istituire una figura professionale specialistica che certifichi il percorso che è stato compiuto.
Tale figura (la direttiva all’articolo 15 assegna tre anni di tempo affinché ciascun stato provveda a definirne caratteristiche e competenze) nasce quindi come garante dell’applicazione corretta della norma, e quindi destinato a giocare un ruolo centrale di referente per le Amministrazioni e di consulente per i privati e gli operatori economici. In attuazione alla suddetta norma comunitaria, l’Italia emana il 19.08.2005 il Decreto Legislativo n° 192 che, tra l’altro, sancisce gli obiettivi del contenimento dei consumi energetici e della certificazione degli edifici, rimandando però dal punto di vista applicativo ad una serie di decreti che definiscano gli strumenti tecnici di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici e chiariscano le competenze ed i requisiti dei certificatori energetici.
In realtà tali decreti attuativi tarderanno ad arrivare, e l’inerzia con quale lo Stato si muoverà negli anni successivi in materia energetica, insieme ad una crescente domanda di miglioramento della qualità ambientale, spingerà alcune amministrazioni locali ad anticipare il leglslatore nazionale predisponendo una propria normativa.
E’ importante precisare a tal proposito che il Decreto 192/2005 prevedeva espressamente questa possibilità affermando, con la cosiddetta “clausola di cedevolezza”, che la norma nazionale fosse applicata soltanto laddove le regioni non avessero provveduto a dotarsi di un proprio impianto legislativo in materia energetica. Tra le regioni che decidono di attivarsi vi è l’Emilia Romagna che il 4 marzo 2008, con la delibera n. 156 provvede a definire nel dettaglio gli obblighi, le procedure ed i soggetti coinvolti.
Senza voler entrare nel dettaglio di questa norma fondamentale, basterà qui ricordare che vengono definiti due concetti fondamentali ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico:
– l’Attestato di Certificazione Energetica
– il Certificatore Energetico.
L’attestato è il documento chiave che certifica la qualità ambientale degli edifici e deve essere necessariamente predisposto in determinati casi e cioè:
– compravendita/locazione
– nuova costruzione/ristrutturazione
– incentivi fiscali
– edifici pubblici
– sostituzione impianti.
In tutti i casi sopra riportati il proprietario dovrà predisporre un documento definito “Attestato di Certificazione Energetica” dal quale risulti la classe energetica dell’immobile, legata al fabbisogno di combustibile per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (in futuro verranno contabilizzati anche i consumi per il condizionamento estivo e l’illuminazione).
Tale documento rappresenta in altre parole una sorta di carta d’identità energetica dell’appartamento ed ha due finalità fondamentali:
1. in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni certifica che le caratteristiche energetiche siano conformi a determinati standard;
2. in caso di locazioni/compravendite, mancando l’obbligo di adeguamento a determinati standard, informa l’acquirente/affittuario delle caratteristiche energetiche dell’immobile, e quindi, in ultima analisi, delle relative spese di gestione.
L’importanza assegnata dal legislatore al suddetto attestato è tale, che viene stabilito che esso possa essere predisposto esclusivamente da un professionista abilitato, il Certificatore Energetico, che:
– possieda un titolo di studio adeguato;
– abbia conseguito l’abilitazione alla professione;
– abbia partecipato ad un corso di specializzazione specifico (da parte di un istituto autorizzato dalla regione) ed abbia superato un esame finale o, in alternativa, possa vantare una esperienza progettuale specialistica (isolamento termico degli edifici, impianti di climatizzazione e valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell’uso razionale dell’energia);
– abbia ottenuto l’iscrizione nell’albo dei certificatori regionali.
Come appare evidente la regione ha voluto la garanzia che il ruolo di certificatore, proprio in virtù dell’importanza che riveste nella procedura di certificazione degli immobili, sia riservato ad un professionista altamente qualificato, ed escluda figure improvvisate e non adeguamente preparate.
Al fine di dare attuazione a tale previsione, la regione ha individuato uno specifico Organismo di Accreditamento che:
– attua la procedura di accreditamento e verifica dei requisiti organizzativi dei certificatori;
– gestisce il sistema di accreditamento;
– controlla le attività di certificazione;
– gestisce l’elenco dei soggetti accreditati;
– riconosce i soggetti accreditati da parte delle altre regioni;
– predispone le linee guida per l’organizzazione dei corsi;
– adotta atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell’accreditamento.
Occorre inoltre porre in evidenza che il certificatore, oltre ai requisiti di cui sopra, per poter svolgere la sua attività assicurando totale imparzialità ed indipendenza, risponde soltanto al suddetto Organismo di Accreditamento regionale e pertanto non deve essere in alcun modo riconducibile agli altri soggetti coinvolti nel processo edilizio (costruttore, progettista, direzione lavori, &).
Il Certificatore Energetico viene nominato dal Committente/proprietario ed interviene, in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, fin dalle prime fasi progettuali (in veste di consulente), ed il suo ruolo non si esaurisce, teoricamente, con l’Attestato Energetico in quanto successivamente ci possono essere degli adeguamenti tecnico-funzionali dell’edificio. È bene ribadire, in conclusione, ai fini di dissipare alcuni dubbi talvolta generati da una cattiva informazione da parte dei media, che la succitata “norma di cedevolezza” afferma un principio fondamentale: la normativa regionale, laddove esistente, in termini di contenimento dei consumi energetici prevale sulla normativa nazionale. Come conseguenza di questo postulato fondamentale discende che le semplificazioni che il legislatore ha previsto a livello nazionale (per esempio l’autocertificazione in caso di compravendita o l’esonero in alcune tipologie di contratti di locazione), ma che non trovano riscontro nella normativa regionale, non sono ammesse in Emilia Romagna.
Ing. MASSIMO CORSINI