Agevolazioni sull’ acquisto della prima casa

Agevolazioni sull’ acquisto della prima casa

La normativa vigente stabilisce che l’applicabilità delle agevolazioni sulla prima casa è vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile.
Possono beneficiare dell’ agevolazione:
• le abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
• le abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
• le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
• le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
• le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
• le abitazioni in villini (cat. A/7);
• le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).

Sono escluse dall’ agevolazione:
• le abitazioni di tipo signorile (cat. A/1);
• le abitazioni in ville (cat. A/8);
• i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9)
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si applicano anche:
• nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti, purché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali suddette;
• per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici ‘prima casa’, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa.
Per i trasferimenti soggetti ad IVA, ai fini dell’individuazione della case cui si applicano le agevolazioni sulla prima casa, rimangono in essere i criteri dettati dal DM 2 agosto 1969 n. 1072, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta
censito in catasto.
Per detti trasferimenti vengono applicate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (oltre che l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, nonché l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali), mentre per i trasferimenti soggetti ad imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Al fine di comprendere le novità, la tabella seguente sintetizza la tassazione applicabile ai trasferimenti di abitazioni ‘prima casa’ sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013 e di quella applicabile a partire dal 1 gennaio 2014.

AGEVOLAZ. PRIMA CASA