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Decreto  “dignita’ “: le principali novita’ dopo la conversione in legge

DECRETO “DIGNITA’ “: LE PRINCIPALI NOVITA’ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

9 Settembre 2018/in Fiscale /da UPPI Bologna
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Sulla  Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2018 di conversione del Decreto Legge n. 87/2018, meglio conosciuto come “Decreto Dignità” riguardante numerose novità in materia di lavoro e fisco, come le nuove disposizioni sui contratti a tempo determinato, il periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018, l’  abolizione dell’obbligo di registrazione per le fatture elettroniche, esonero dallo spesometro per i produttori agricoli e compensazione dei debiti fiscali con i crediti verso la Pubblica Amministrazione anche per il 2018.

Contrariamente a quanto annunciato, non sono stati aboliti  redditometro e spesometro. In merito alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è stata prorogata la scadenza per l’invio dello spesometro del terzo trimestre al 28 febbraio 2019. Nessun differimento, invece, dell’invio anche per la scadenza del 30 settembre 2018 (primo semestre ovvero secondo trimestre).

Le nuove disposizioni riguardanti i contratti a tempo determinato non riguarderanno da subito quelli già in corso per i quali è stato invece previsto un periodo transitorio fino al mese di ottobre.

Saranno invece operative da subito le nuove regole su durata, rinnovi e causali per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018. Diventa obbligatoria l’assunzione con contratto a tempo indeterminato in caso di mancata indicazione della causale dei rinnovi superati i 12 mesi.

Per incentivare le assunzioni stabili è stato inoltre prorogato fino al 2020 il bonus per l’assunzione di disoccupati fino a 35 anni di età. L’incentivo, erogato nella forma di sgravio contributivo, spetterà per i primi tre anni e fino ad un massimo di 3.000 euro annui.

Tornano i voucher in agricoltura, turismo e per i piccoli alberghi: il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale previsto dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 non si applicherà per le aziende operanti in tali settori che abbiamo alle dipendenze fino ad otto lavoratori.

Per imprenditori agricoli, aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo, l’arco temporale di riferimento per la durata della prestazione passa da tre a dieci giorni.

Prorogato l’ obbligo di fattura elettronica carburanti al 1° gennaio 2019. Approvato l’esonero della registrazione contabile delle e-fatture e, in merito allo spesometro, viene abolito l’obbligo di comunicazione dei dati per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime IVA agevolato. Eliminato il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Estensione anche per il 2018 delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Quanto disposto dal DL 87/2018 è soltanto la proroga della scadenza della comunicazione dei dati del terzo trimestre, che slitta dal 30 novembre 2018 al 29 febbraio 2019.

Tra le misure contenute nel Decreto Dignità  vi è non l’abolizione,  bensì la revisione del redditometro che viene modificato per “riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata”.

In materia di lavoro  il Decreto Dignità prevede  misure maggiori e più incisive.

In primo luogo è confermata la stretta ai contratti a tempo determinato, per i quali il limite di durata massima è ridotto da 36 a 24 mesi e il numero di rinnovi consentiti passa da 5 a 4. Inoltre, viene ripristinata in caso di rinnovo e per contratti che superino i 12 mesi di durata, l’obbligo di indicazione della causale.

Sarà possibile, quindi, rinnovare un contratto soltanto per esigenze temporanee ed oggettive, nonché sostitutive, connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali. Inoltre, per contrastare l’utilizzo di contratti a termine, si applicherà, inoltre, un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo a partire dal secondo.

Modificando le regole previste dal Jobs Act, in caso di licenziamento illegittimo, inoltre, l’indennità massima concessa al singolo lavoratore sale a 36 mensilità.

Importante il pacchetto di misure introdotte per limitare la delocalizzazione delle imprese che spostano la produzione in Paesi terzi dopo aver beneficiato di aiuti dallo Stato e che non potranno spostare la sede all’estero per i successivi cinque anni.

Approvate in via definitiva anche le novità per i diplomati magistrali introdotte per salvaguardare i posti di docente in scuola d’infanzia e scuola primaria.

Per l’anno scolastico 2018/2019 viene salvaguardata la continuità didattica, con riferimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 e i cui contratti sarebbero decaduti a seguito della decisione del Consiglio di Stato con la quale era stato dichiarato insufficiente il possesso di tale diploma per l’inserimento in GAE.

In particolare, all’articolo 4-bis del decreto dignità convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, è stato stabilito che il MIUR, entro 120 giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere alla trasformazione dei contratti in essere in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Sarà inoltre bandito un concorso straordinario per titoli e prova orale in ciascuna regione e riservato ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della formazione primaria in possesso dei requisiti minimi di servizio presso le scuole statali.

Il concorso per i diplomati magistrali entro il 2001/2002 servirà alla copertura del 50% dei posti vacanti e disponibili presso scuole d’infanzia e primaria mediante ricorso alle graduatorie del nuovo concorso straordinario fino all’integrale scorrimento delle stesse.

L’altra metà dei posti sarà coperta invece dal ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

 

Claudio Contini

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