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Danni da cattiva manutenzione della rete fognaria

Danni da cattiva manutenzione della rete fognaria

29 Novembre 2018/in Legale /da UPPI Bologna
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Si verificano spesso svariati casi di rottura della rete fognaria, che creano ingenti danni ai singoli immobili o, addirittura a intere porzioni di immobili e che richiedono una precisa individuazione di responsabilità, al fine di comprendere l’imputabilità relativa al risarcimento del danno.

Una recente sentenza in materia, la numero 13485 del 7 luglio 2016 della Corte di Cassazione, terza sezione, ha affrontato una questione relativa, appunto alla responsabilità ed alla conseguente risarcibilità dei danni da allagamento per cattiva manutenzione della rete fognaria.

Nel caso pratico, una società, in qualità di proprietaria di un immobile, citava in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni sopportati dal garage in seguito ad un allagamento dovuto ad una cattiva manutenzione della rete fognaria, sostenendo che la custodia dell’impianto fognario ricadesse nell’ambito degli obblighi di custodia dell’Ente locale ai senti dell’articolo 2051 c.c. ,

Il Comune eccepiva ogni responsabilità rilevando che la strada luogo dell’evento dannoso era di proprietà privata e non comunale e chiedendo, quindi il rigetto della domanda.

Il Comune, peraltro, indicava un consorzio quale realizzatore dei lavori della rete fogniaria nel Condominio ove si era verificato l’evento dannoso imputando a quest’ultimo la responsabilità, ma la sentenza di primo grado si concludeva con la condanna dell’Ente locale al risarcimento dei danni sopportati dalla Condomina che aveva promosso la causa, con un risarcimento che si aggirava attorno ai ventiquattromila euro.

Detta Sentenza veniva impugnata in Corte d’Appello che, però confermava la decisione del Tribunale condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio

Il Comune si lamentava del fatto che la sentenza del Tribunale di Roma non aveva considerato che la fognatura comunale della Società che aveva promosso la causa non riversava i liquami direttamente nella fognatura comunale ma in una consortile che ricadeva nell’ambito di un’area privata, su cui il Comune non aveva obbligo di manutenzione.

Detto motivo veniva però smentito da una comunicazione con cui il Comune riteneva invece sussistente la propria responsabilità.

Quando il caso è arrivato in Corte di Cassazione, il Comune lamentava che la sentenza fosse viziata poiché non era mai stata esaminata la questione in ordine alla inesistenza di un sistema antirigurgito in relazione alla fognatura condominiale, imputando la responsabilità al Condomonio stesso.

Secondo il Comune, quindi, questa questione doveva essere esaminata d’ufficio in quanto evento colposo del creditore (la Società condomina danneggiata) che aveva concorso al verificarsi dell’allagamento.

Con la sentenza di cui qui si argomenta, invece, cioè la numero 13495/2016, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso  ritenendo che il caso di specie si colloca nell’ambito di un orientamento già consolidato precisando che “ gli impianti fognai, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, che, come custode, risponde ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (rif Cassazione 19.03.2009 n° 6665).

L’aspetto più rilevante della sentenza della Suprema Corte è che evidenzia come la responsabilità del Comune non possa essere diminuita rispetto al danneggiato, neanche a voler ipotizzare un concorso di colpa con il Condominio, per non aver dotato il sistema fogniario di un adeguato sistema antirigurgito, in quanto tale circostanza potrà essere eventualmente oggetto di una azione dell’ente locale nei confronti del Condominio.

Secondo la Suprema Corte, quindi l’ente risponde dell’impianto in questione ed in qualità di custode, ex articolo 2051 c.c. è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia, salvo la possibilità di provare che l’evento derivi da caso fortuito.

In buona sostanza, da un lato la Corte di Cassazione, da un punto di vista processuale ha rigettato la richiesta di riesame del documento che il Comune aveva allegato per dimostrare la responsabilità di un consorzio che si occupava del sistema fogniario del Condominio, affermando non possibile in quella sede una richiesta di riesame delle prove, appartenendo il potere di valutazione probatoria solo al Giudice di merito.

Per quanto riguarda, invece la problematica del merito, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento già preesistente e ha confermato che gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’Ente Pubblico che, quale custode, risponde ai sensi dell’articolo 2051 c.c. dei danni causalmente collegati alla cosa, salvo la prova del danno fortuito.

Nel caso di specie, l’assenza del caso fortuito e il principio di responsabilità solidale previsto dall’articolo 2055 c.c. hanno dato luogo ad una condanna piena a carico del Comune, che non può essere diminuita rispetto al danneggiato neanche a voler ipotizzare un concorso di colpa del condominio per non aver dotato l’impianto fognario di un adeguato sistema anti rigurgito, in quanto tale circostanza potrà essere fatta vlalere solo in una azione di regresso dell’ente nei confronti del Condominio.

L’orienamento della Sentenza descritta nel presente articolo è, dunque, quello più ampiamente consolidato, cui andrà fatto riferimento laddove si verifichino, come spesso accade, danni agli immobili conseguenti a rotture degli impianti fognari.

 

Avv.Francesca URSOLEO

Consulente Legale UPPI

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