Disegno di legge di stabilita’ 2015.

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggio interesse

ART.4 Conferma a regime del Bonus di 80 €
Reso strutturale il bonus degli 80 € lasciandone immutate le modalità di attribuzione.
Così come già indicato nel D.L. 66/2014 continueranno a beneficiare del bonus esclusivamente i lavoratori dipendenti o i lavoratori con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, che abbiano un reddito complessivo IRPEF non sarà superiore ai 26.000 €.
L’importo del bonus è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; per i redditi superiori il credito decresce fino ad azzerarsi al livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Continuano a restare esclusi dall’intervento i pensionati e gli incapienti.

ART.5 IRAP
A decorrere dal 2015 viene introdotta la totale deducibilità dall’imponibile Irap del costo del lavoro del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
La misura comporta una riduzione del gettito Irap di circa 6.5 miliardi.
Nel contempo, a decorrere dal 2014, viene ripristinata l’aliquota Irap del 3.9%, che era stata recentemente ridotta al 3.5%.

ART. 8 Bonus ristrutturazioni/Risparmio energetico/Acquisto mobili ed elettrodomestici
Vengono prorogati i bonus di detrazione fiscale per chi procedesse ad opere di ristrutturazione o efficientamento energetico dei propri beni immobili. Il termine entro il quale procedere a tali interventi viene esteso fino al 31 dicembre 2015.

Queste le aliquote:
•Efficienza energetica
L’aliquota per le spese relative agli interventi di efficienza energetica è fissata al 65% relativamente a quelle sostenute nel 2015;

•Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili.
Fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata nel 50% per le spese sostenute nel 2015;
Per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relative all’adozione di misure antisismiche (ammontare massimo fino a 96.000 euro) le aliquote passano dal 65 % per le spese sostenute nel 2014 al 50 % per quelle sostenute nel 2015 così come già previsto dalla normativa vigente.
Per coloro che usufruiscono delle ristrutturazioni edilizie vengono confermate e prorogate per l’anno 2015 le detrazioni del 50 % per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso dell’abitazione interessata dalla ristrutturazione; la soglia resta quella di 10.000 €.

ART. 9 Il nuovo regime forfettario per gli autonomi
Il nuovo regime agevolato per gli autonomi è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti, attività d’impresa o arti e professioni che nell’anno precedente:
•hanno avuto ricavi e compensi che variano fra 15.000 e i 40.000 euro in base al tipo di attività..
•hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5.000 euro lordi;
•si sono avvalsi di beni strumentali il cui costo a fine anno non è superiore a 20.000 euro.
Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che si avvalgono già di regimi speciali in materia di Iva o di reddito, che non sono residenti in Italia, che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali.
Chi è attualmente nel regime dei minimi con imposta al 5% può rimanere fino al completamento del
quinquennio e comunque non oltre i 35 anni di età.
I contribuenti che vi aderiscono:
•Non devono esercitare ai fini Iva la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere o non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti; ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività stabilito per l’attività svolta.
•Il reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati, è soggetto ad imposta sostitutiva Irpef, addizionali ed IRAP del 15%, rispetto al 5% oggi vigente.
Per i primi tre anni di attività il reddito imponibile può essere ridotto ad un terzo in determinate situazioni.
I contribuenti in questione sono tenuti :
•a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
•a conservare esclusivamente i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non sono soggetti agli studi di settore e alla ritenuta d’acconto.

ART. 13 Misure per la famiglia – Bonus bebè
Per ogni figlio nato o adottato dal 1/1/2015 fino al 31/12/2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 € erogato mensilmente, a decorrente dal mese di nascita o di adozione.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef e non rileva ai fini del bonus degli 80 €, verrà corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero fin o al terzo anno si adozione.
Per aver diritto al bonus i genitori debbono aver conseguito nell’anno precedente un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro. Tale limite reddituale non opera dal quinto figlio nato o adottato in poi.

ART. 44 comma 6, Rivalutazione terreni e partecipazioni
La rivalutazione di terreni edificabili e dei terreni con destinazione agricola e delle partecipazioni societarie non quotate, prevista dal D.L. 282/2002, viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2015.
Per usufruire di tale agevolazione fiscale le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali, dovranno far redigere da professionisti a ciò abilitati, una apposita perizia giurata e versare l’imposta sostitutiva del 4% sul valore di perizia.

ART. 44 Misure per contrastare l’evasione in materia di Iva – Estensione Reverse Charge – Inversione contabile
La pratica del Reverse Charge o inversione contabile, già parzialmente presente nel nostro ordinamento, ad esempio nel settore dell’edilizia e attraverso la quale l’Iva viene corrisposta direttamente all’Erario da chi acquista (cessionario), viene estesa per un periodo di quattro anni:
a) alle prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di istallazione di impianti e di completamento relative agli edifici;
b) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
c) cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore. L’efficacia di tale intervento è comunque subordinata alla approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea che con la direttiva 2006/112/CEE ha regolamentato l’utilizzo di tale pratica.
ART. 44, comma 11 Adempimento Volontario
Il Governo introduce con questo articolo una serie di interventi normativi attuati con lo scopo di rendere più immediato e comprensibile il rapporto tra contribuente ed Agenzia delle Entrate al fine di favorire, così, l’emersione spontanea delle basi imponibili. Con il nuovo istituto dell’adempimento volontario, che sostanzialmente ammoderna e potenzia una procedura oggi esistente e conosciuta come ravvedimento operoso, l’amministrazione metterà a disposizione del contribuente dati di cui dispone provenienti da terzi con i quali il medesimo ha avuto rapporti (es. ritenute fiscali e previdenziali, bonifici, mutui assicurazioni, ecc.) oltre a quelli conosciuti, perché da lui comunicati direttamente, come ad esempio locazioni immobiliari, o attraverso il proprio il sostituto d’imposta.
Aspetto qualificante, infatti, della nuova procedura è costituito dalla possibilità da parte del contribuente di essere messo a conoscenza in via preventiva di situazioni – che danno diritto all’Agenzia di procedere all’accertamento, con tutto il carico di sanzioni interessi in tal caso previsto – e di intervenire quindi spontaneamente sanando in modo agevolato la propria posizione con l’Erario.
Il contribuente potrà dunque correggere, alla luce di questi dati, eventuali errori commessi o mancanze/dimenticanze nella propria dichiarazione dei redditi, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza (comma 1 Art. 13 L. 472/1997), usufruendo di sanzioni ridotte:
•Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione, la sanzione sarà ridotta ad 1/9 del minimo.
•Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione sarà ridotta ad 1/7 del minimo.
•Se la regolazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione sarà ridotta ad 1/6 del minimo.
Queste riduzioni si applicheranno solo alle eventuali irregolarità relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Contemporaneamente, nell’ottica di rafforzare il contrasto all’evasione, sono inasprite le sanzioni per chi, pur essendo stato messo a conoscenza da parte dell’Agenzia di errori o omissioni nella propria dichiarazione dei redditi, non adempie spontaneamente, ma attende l’emissione degli atti di accertamento da parte dell’ Agenzia.
I termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente agli elementi oggetto dell’adempimento volontario così come quelli per la notifica delle cartelle di pagamento, si spostano in avanti, nel senso che i quattro anni per l’accertamento oggi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (es.730 presentato nel 2014, termine di decadenza per il potere di accertamento dicembre 2018) decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa dell’adempimento volontario. Così se il contribuente corregge nel 2016 un errore relativo al 730 presentato nel 2014, i termini per l’accertamento, relativamente alla parte oggetto dell’adempimento volontario, scadranno nel 2020.
La nuova procedura, che modifica sulla scia della compliance il rapporto tra il fisco e il contribuente e incentiva l’adempimento spontaneo in luogo dell’accertamento, potrà avere una ricaduta positiva anche per la deflazione del contenzioso tributario.

ART 45 comma 3 Clausole di salvaguardia
La clausola di salvaguardia prevista dalla Legge di stabilità del 2014, in base alla quale in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica veniva delegato il potere al Presidente del Consiglio dei Ministri di aumentare le aliquote d’imposta o di ridurre le agevolazioni fiscali, viene definita normativamente indicando le imposte le cui aliquote possono essere modificate e la misura di tale modifica. Più precisamente in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica della Legge di stabilità 2015 è previsto l’aumento delle aliquote Iva oggi fissate al 10 % e al 22 % e dell’aliquota delle accise sulla benzina e gasolio.
L’aliquota del 10 % è incrementata al:
•12 % a decorrere dal 1 gennaio 2016
•13 % a decorrere dal 1 gennaio 2017
L’aliquota del 22 % è incrementata al:
•24 % a decorrere dal 1 gennaio 2016
•25 % a decorrere dal 1 gennaio 2017
•25,5% a decorrere dal 1 gennaio 2018
Le aliquote dell’accisa sui carburanti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, sono aumentate fino al raggiungimento di maggiori entrate non inferiori ai 700 milioni di euro.

 

Claudio Contini – Segretario Generale
Commissione Fiscale Nazionale Uppi