Legge di stabilita'  2015:  le disposizioni di maggior interesse

LEGGE DI STABILITA’ 2015: LE DISPOSIZIONI DI MAGGIOR INTERESSE

IL BONUS DEGLI 80 EURO A REGIME
Introdotta come norma “a regime” il Bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti, che determina un aumento in busta paga nella misura massima di 80 euro mensili.
Anticipato in via sperimentale a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014, il beneficio IRPEF trova ora definitiva stabilizzazione nell’ambito dell’art.13 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, che disciplina le ordinarie detrazioni d’imposta per i lavoratori dipendenti ed assimilati.
In particolare, il nuovo comma 1-bis del citato art. 13 del TUIR attribuisce un credito IRPEF, nella misura pari a:
 960 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga);
 960 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro, attribuito in funzione del rapporto tra “l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro” (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

Diversamente, il Bonus IRPEF non viene riconosciuto ai lavoratori “incapienti”, ossia a quei soggetti con un reddito inferiore a 8.000 euro, che si vedono azzerare l’IRPEF dovuta dalle “ordinarie” detrazioni per i redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art.13, co.1 del TUIR).
Con riferimento alle modalità operative, la legge di Stabilità 2015 conferma che il credito è rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno e che l’agevolazione è automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari.
Sono state confermate anche le modalità operative di attribuzione del beneficio.
In particolare, il sostituto d’imposta dovrà:
 verificare la “capienza” reddituale del lavoratore (ossia reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000 euro);
 ripartire tale “bonus” nelle retribuzioni erogate da gennaio a dicembre 2015 (nonché nelle mensilità degli anni successivi), in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto nell’anno.
A tal riguardo, per “finanziare” tale credito, il sostituto d’imposta recupererà il “bonus” utilizzando il meccanismo della compensazione.

COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI VERSO LA P.UBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’art.1, co.19, della legge di Stabilità 2015 stabilisce la possibilità di compensare, nel 2015, le somme iscritte a ruolo, e risultanti dalle cartelle di pagamento, con i crediti commerciali, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. anche art.28-quater, D.P.R. 602/1973).
ELIMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP
Prevista, dal periodo d’imposta 2015, l’eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato.
In particolare, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato).
La deducibilità del costo per il personale, introdotta ai fini IRAP, è stata, altresì, inserita nell’ambito della disciplina relativa all’integrale deducibilità, ai fini IRES/IRPEF, della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato, che è stata aggiornata con tale nuova misura.
ANTICIPAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA
L’art.1, co.26 della legge di Stabilità 2015 introduce, in via sperimentale, la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere facoltativamente (l’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile) l’anticipazione in busta paga della quota maturanda del TFR, con riferimento alle retribuzioni erogate dal 1°marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Sotto il profilo fiscale, la quota di TFR erogata con la retribuzione mensile è soggetta alle regole ordinarie di tassazione ai fini IRPEF, al posto del regime di tassazione separata (art.17, co.1, lett.a del D.P.R. 917/1986-TUIR) a cui è assoggettato l’importo del TFR liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In merito, la Relazione illustrativa al DdL di Stabilità 2015 conferma che la quota del TFR erogata in busta paga non concorre al raggiungimento della soglia massima di reddito stabilita per usufruire del Bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro.
PROROGA PER IL 2015 DEI BONUS PER IL RECUPERO, LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI

1. Detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici
L’art.1, co.47, lett.a, della legge di Stabilità 2015 prevede la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio).
Contestualmente, l’ambito applicativo del beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali:
 l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;
 l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro.

Di contro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015, il medesimo Provvedimento prevede l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.

2. Detrazione del 50% per il recupero delle abitazioni e l’acquisto di mobili
L’art.1, co.47, lett.b, n.1 e 48 del Provvedimento proroga per il 2015:
§ la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative a:
 interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, adeguamento impianti, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi);
 acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.

Dal 1° gennaio 2015 viene, così, esteso il termine, originariamente fissato a sei mesi dalla fine dei lavori di recupero del fabbricato, entro cui deve essere effettuata la cessione dell’abitazione.
In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, invece, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
Anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 ed agevolabili con il “50%” viene previsto l’aumento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice gli interventi (art.1, co.657);

§ la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad abitazioni ristrutturate, riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, fino ad un importo massimo di 10.000 euro (art.1, co.47, lett.b, n.3).

Le spese sostenute per l’acquisto di mobili verranno considerate, ai fini della detrazione, a prescindere dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, come, peraltro, già previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014.
Restano ferme le attuali modalità operative delle suddette detrazioni, che devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

3. Detrazione del 65% per la sicurezza antisismica
L’art.1, co.47, lett.b, n.2 della legge di Stabilità 2015 proroga, altresì, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 il “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003).
Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori sia stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all’art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986), è fruibile con le modalità già previste per la detrazione del 36-50% per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI
Disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito.
Contestualmente, viene previsto il raddoppio della predetta imposta sostitutiva, che passa dal 4% all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

ESTENSIONE DEL “REVERSE CHARGE” E “SPLIT PAYMENT”
Tra le misure di contrasto all’evasione, viene prevista l’estensione del “reverse charge” a fattispecie ulteriori rispetto ai subappalti edili e l’introduzione dello “split payment” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA.
In particolare, l’art.1, co.629 lett.a, nn.1 e 2, del Provvedimento estende il meccanismo dell’inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile (ai sensi dell’art.17, co.5, lett.a, del D.P.R. 633/1972) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto).
Al riguardo, la Relazione illustrativa al Provvedimento conferma che tale ulteriore fattispecie si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
In sostanza, il “reverse charge” per tali fattispecie si applica in ogni caso, anche se le stese sono rese in appalto e non solo in subappalto.
L’art.1, co.629, lett.b, stabilisce, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (cd. “split payment”).
A differenza del “reverse charge”, che si applica per operazioni effettuate tra 2 soggetti passivi IVA, il meccanismo dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (es. impresa) e un soggetto “non debitore d’imposta” (es. P.A.)
Tale modalità di versamento dell’IVA, infatti, secondo quanto previsto dal nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2015, si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di:
• Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
• enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti,
• camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
• istituti universitari,
• aziende sanitarie locali,
• enti ospedalieri,
• enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
• enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 (cd. “IVA ad esigibilità differita”) secondo il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.
L’applicabilità di tale modalità di versamento dell’IVA è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
Tuttavia, nelle more del rilascio della citata autorizzazione, viene comunque stabilito che tale misura è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 (art.1, co.632).
Con tale precisazione, si ritiene che la nuova modalità di versamento dell’IVA potrebbe quindi trovare applicazione per tutti i pagamenti eseguiti dalle citate PP.AA. dal 1° gennaio 2015, ancorché riferiti a cessioni di beni o prestazioni di servizi fatturate prima di tale data.
Nell’ipotesi in cui non pervenga il via libera da parte della Commissione Europea, il provvedimento prevede l’ottenimento delle maggiori entrate attese previste con l’introduzione dello “split payment” (pari almeno a 1,7 miliardi di euro) dall’aumento dell’accisa su benzina e gasolio, a decorrere dal 2015.
In concreto, con l’introduzione della nuova disposizione:
• il cedente/prestatore fattura l’operazione resa,
• la P.A. beneficiaria versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, liquidando altresì l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

A tal riguardo, la legge di Stabilità prevede che, con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo dello “split payment”, saranno individuati i fornitori, a cui si applica detto meccanismo, per i quali i rimborsi IVA saranno eseguiti in via prioritaria.
Nel medesimo Decreto dovranno essere chiariti, inoltre, i rapporti tra lo “split payment” e le regole dell’“Iva ad esigibilità differita”, tenuto conto che il nuovo art.17-ter trova applicazione per le operazioni rese nei confronti delle stesse PP.AA. per cui vale il citato art.6, co.5 del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo.
Per completezza si ricorda che sono espressamente escluse dallo “split payment” le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (ad esempio, le prestazioni rese da professionisti).

TASI – NOVITÀ PER IL 2015 (ART.1, CO.679)
Intervenendo sulla disciplina della TASI, l’art.1, co.679, della legge di Stabilità 2015 prevede il mantenimento, anche per il 2015, della disciplina relativa alle aliquote vigente nel 2014.
In particolare, viene previsto che i comuni possano applicare la TASI con l’aliquota massima del 2,5 per mille, con la possibilità di prevedere l’ulteriore maggiorazione, pari allo 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate detrazioni d’imposta per l’abitazione principale (cfr. art.1, co.677, della legge 147/2013).
AUMENTO DELL’IVA DAL 2016 E REVISIONE DELLA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” (ART.1, CO. 207, 718-719)
I commi 207 e 718-719 dell’art.1 del Provvedimento modificano la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che attribuisce la possibilità di rivedere le detrazioni e le agevolazioni fiscali vigenti, qualora non si riescano a reperire risorse di un determinato ammontare.
Sul punto, le modifiche rilevanti sono 2:
 art.1, co. 718-719: introduzione di una norma che prevede l’aumento delle aliquote IVA del 10% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel seguente modo:
Aliquote IVA
vigenti Aliquote IVA
dal 1° gen.2016 Aliquote IVA
dal 1° gen.2017 Aliquote IVA
dal 1° gen.2018
10% 12% 13% 13%
22% 24% 25% 25,5%

Tale aumento non verrà adottato, qualora siano approvati provvedimenti normativi che assicurino maggiori entrate, o risparmi di spesa pubblica, corrispondenti al gettito atteso dal suddetto incremento delle aliquota IVA.
In ogni caso, non viene previsto alcun aumento dell’aliquota IVA ridotta del 4%, applicabile in caso di acquisto, o costruzione, della “prima casa”.

CLAUDIO CONTINI – Commercialista
Coordinatore Commissione Fiscale Nazionale – Roma