Ravvedimento operoso per i contratti di locazione

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti
fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre più ridotte rispetto a quelle già in vigore.
Mediante il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente, regolarizza la sua posizione
con il fisco sia per la tardiva registrazione dei contratti di locazione che per il tardivo
pagamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive, alla proroga, alla
risoluzione e alla cessione.

L’omessa registrazione del contratto di locazione (prima registrazione) può
essere regolarizzata attraverso il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora e
della sanzione ridotta nella misura che segue:
•entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto – pari al 12% dell’imposta dovuta
(1/10 del minimo 120%);
•entro 1 anno dal termine di scadenza previsto – pari al 15% dell’imposta dovuta
(1/8 del minimo 120%);
•entro 2 anni dal termine di scadenza previsto – pari al 17,14% dell’imposta dovuta
(1/7 del minimo 120%);
•oltre 2 anni dal termine di scadenza previsto – pari al 20% dell’imposta dovuta (1/6
del minimo 120%).

Per regolarizzare l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta per le
annualità successive alla prima, per la proroga, per la cessione o per la risoluzione di un
contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta di registro non pagata e agli
interessi di mora, una sanzione pari a:
•0,2% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 30%), se il versamento è effettuato entro
14 giorni dalla scadenza;
•3,33% dell’imposta dovuta (1/9 del 30%), se il pagamento è effettuato dal 15°
giorno e comunque entro 90 giorni dalla scadenza;
•3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%), se il pagamento è effettuato dal 91°
giorno e comunque entro 1 anno dalla scadenza;
•4,28% dell’imposta dovuta (1/7 del 30%), se il versamento è effettuato entro 2 anni
dalla scadenza;
•5% dell’imposta dovuta (1/6 del 30%), se il versamento è effettuato oltre 2 anni
dalla scadenza.

Al versamento dell’imposta e della sanzione vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso
legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in
cui viene effettivamente eseguito.

Andrea Casarini e Jean-Claude Mochet
Commissione fiscale nazionale UPPI