RAVVEDIMENTO OPEROSO SENZA LIMITI DI TEMPO
Il “ravvedimento operoso” è quell’ istituto normativo che permette ai contribuenti di regolarizzare i mancati versamenti fiscali. Oggi è possibile aderire al ravvedimento senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte rispetto a quelle ordinarie in vigore ed è applicabile anche all’Imu e alla Tasi.
L`istituto del «Ravvedimento operoso» garantisce al contribuente la possibilità di fare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell`intervento correttivo.
Per le imposte dirette e indirette viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l`anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui la violazione è stata commessa. Resta invece per le altre imposte come Tasi e Imu.
Il ravvedimento è valido se contestualmente all’imposta è versata la sanzione e i relativi interessi calcolati in giorni dalla scadenza ordinaria al momento del pagamento al tasso legale (0,1% per il 2017 e 0,3% per il 2018).
Nel modello F24, oltre a indicare il codice tributo Imu o Tasi dovuta, bisognerà barrare la casella “ravv” e utilizzare i seguenti codici tributo:
IMU – 3923 per interessi; 3924 per sanzioni
TASI – 3962 per interessi; 3963 per sanzioni
Nel caso in cui il contribuente si accorga, dopo aver eseguito il versamento, di aver riportato un codice tributo errato (es. è indicato il codice 3918 in luogo di 3916) questi può rimediare all’errore presentando una richiesta di correzione al comune stesso di ubicazione dell’immobile in questione e destinatario del versamento.
Il problema è invece di diversa soluzione nel caso in cui il versamento sia eseguito con modello F24 in cui è riportato un codice comune errato (e quindi diverso da quella che dovrebbe essere il destinatario del tributo). In tal caso non ci sono sanzioni applicabili. Infatti, ai sensi del comma 7 art. 13 d.lgs. n. 471/1997 «le sanzioni previste nel presente articolo, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente».
Spesso si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l’esatta indicazione del codice catastale del comune, ma, a causa di un errore di digitazione dell’operatore, è inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro comune.
In tale ipotesi, l’interessato può a rivolgersi alla banca o all’ufficio postale nel quale ha eseguito il versamento per ottenere la correzione così come da modello F24 cartaceo in suo possesso, senza alcun costo. In particolare, il contribuente può presentare una richiesta di correzione allegandovi la ricevuta del Modello F24 in suo possesso e contenente l’esatta indicazione del codice comune e la banca o la posta a sua volta procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del MEF.
In questo modo il pagamento è riversato al comune corretto.
Si fa presente che il comune, da parte sua, non può chiedere direttamente la correzione, poiché si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e contribuente, pertanto sarà in ogni caso quest’ultimo che dovrà preoccuparsi di chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l’errore. Inoltre, può essere opportuno presentare (per conoscenza) anche al comune stesso (quello di ubicazione dell’immobile) una copia della richiesta di correzione presentata alla banca o alla posta.
Nel caso in cui, invece, sia stato il contribuente stesso a indicare un codice comune errato, la correzione non può essere richiesta alla banca / posta, ma è necessario presentare al comune verso il quale il pagamento è stato erroneamente effettuato, una richiesta di riversamento a favore del comune di ubicazione dell’immobile.
Si tratta di un modulo da compilare, messo a disposizione dal comune stesso, in cui l’interessato chiede contemporaneamente il rimborso di quanto erroneamente versato e il riversamento di tale rimborso al comune corretto. In tal modo il comune destinatario dell’erroneo versamento riversa l’importo ricevuto nelle casse del comune di ubicazione dell’immobile.
Nel caso in cui a versamento Imu o Tasi eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l’imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all’Ufficio comunale una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.
L’Ufficio comunale, una volta ricevuta la comunicazione, modificherà i dati erronei di versamento pervenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Claudio Contini