MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Dall’1 aprile 2012 sono entrati in vigore nuovi strumenti deflattivi del contenzioso tributario”
Lo scorso 1° aprile 2012 sono entrati in vigore due nuovi strumenti conciliativi delle controversie fiscali: il reclamo e la mediazione. Col D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) è stato inserito nel D.Lgs. n. 546/1992 l’art. 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”: per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, è previsto un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
Occorre presentare obbligatoriamente un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, molto simile ad un’ istanza di autotutela, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale nella fase contenziosa. Il contribuente potrà inserire nell’ istanza anche una proposta di mediazione.
Con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, l’ Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti operativi. La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio:
– generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
– obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio fiscale è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo. La norma prevede che il ricorso avanti le Commissioni Tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate.
L’istanza, che può contenere, oltre all’eventuale proposta di mediazione, anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile, alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio fiscale dovrà esaminare, attraverso strutture diverse da quelle che hanno emesso l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione Tributaria, instaurando così il contenzioso. Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.
Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
La circolare 9/E contiene alcuni punti che riteniamo di estremo interesse per comprendere le novità:
• il nuovo istituto è obbligatorio: pertanto, da un lato, il contribuente che intenda aprire il contenzioso dovrà obbligatoriamente presentare l’istanza preventiva all’Ufficio fiscale il quale è obbligato ad esaminarla e riscontrarla in maniera espressa;
• il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992;
• gli atti interessati dalla mediazione sono quelli per cui è possibile presentare ricorso e quindi, quelli individuati dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992;
• sono oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
• non sono oggetto di mediazione le controversie concernenti gli altri atti elencati dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, i quali, pur essendo impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, non sono emessi dall’Agenzia delle Entrate e, di norma, non sono riconducibili all’attività della stessa;
• sono escluse dalla mediazione tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto inerente al caso di specie (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni;
• riguardo agli atti emessi da Equitalia, la mediazione è ammessa solo nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento sollevando vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle Entrate; più complesso, è invece, il caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all’attività svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della riscossione;
• il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate; in caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
• relativamente alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori;
• nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dall’importo del tributo richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta;
• sono escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile, quali, ad esempio, quelle relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’Anagrafe unica delle ONLUS oppure quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un’agevolazione;
• la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali;
• per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data;
• la notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia;
• legittimati a presentare l’istanza sono gli stessi soggetti legittimati a proporre ricorso;
• nella fase di mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti: ciò significa che la società può concludere la mediazione autonomamente rispetto ai soci;
• l’istanza (nella circolare se ne descrive dettagliatamente il contenuto e, in allegato, viene riportato un fac-simile) deve essere motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso: i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità;
• il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente, all’esito infruttuoso del procedimento di mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale;
• l’istanza presentata all’Ufficio non è assoggettabile all’imposta di bollo;
• le modalità di notificazione dell’istanza sono le stesse previste per i ricorsi tributari così come lo sono anche i termini previsti per la presentazione della stessa; inoltre, le notifiche relative anche al procedimento di mediazione possono essere effettuate tramite PEC;
• gli effetti dell’istanza possono essere correttamente enucleati sulla falsariga degli effetti prodotti dal ricorso giurisdizionale;
• la presentazione dell’istanza, così come la proposizione del ricorso giurisdizionale, non comporta la sospensione automatica dell’esecuzione dell’atto impugnato;
• competenti a trattare le istanze (la cui procedura è dettagliatamente descritta nella circolare) sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo;
• l’esito del contraddittorio con il contribuente (che si svolge possibilmente nell’ambito di un solo incontro) deve essere riportato in un apposito verbale;
• in caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione;
• l’accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell’ Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l’altro, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi (comprese le modalità di rateizzazione delle somme dovute);
• l’accordo di mediazione deve essere firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato;
• la procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione;
• il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute;
• alla mediazione non è applicabile la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre.
CLAUDIO CONTINI
Segretario Generale Presidente Commissione Fiscale Nazionale UPPI