Amministrazione di sostegno o interdizione?

Amministrazione di sostegno o interdizione?

Tribunale civile di Vercelli -Sentenza n. 142 del 2014
Il fatto. Con ricorso depositato presso il Tribunale la madre ed amministratrice di sostegno chiedeva che il giudice pronunciasse l’interdizione del proprio figlio e beneficiario che risultava affetto da “encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave” .
Riteneva infatti la ricorrente che la misura dell’amministrazione di sostegno fosse divenuta ormai insufficiente rispetto alle condizioni di salute, ulteriormente peggiorate, ed alle esigenze del figlio.
Allegava, al riguardo, altresì l’incapacità del ragazzo di fare uso del denaro; il rischio che, ove lasciato solo in casa, egli potesse aprire la porta a chicchessia, accondiscendo a qualsiasi richiesta da parte di estranei, magari sottoscrivendo contratti e/o moduli di altro tipo; infine, segnalava il pericolo di un suo eventuale ricovero, in considerazione dell’impossibilità, per lo stesso di prestare un consenso informato alle eventuali cure e trattamenti sanitari.
Chiedeva quindi che il ragazzo fosse interdetto così da poter avere, quale tutrice, un novero più ampio di poteri, soprattutto in relazione alle scelte di cure e terapie alle quali sottoporre quotidianamente il figlio.
Si candidava quale tutrice.
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Il Tribunale di Vercelli non ha accolto la domanda di interdizione svolta dalla ricorrente/madre ritenendo sufficientemente “protettiva” la misura dell’amministrazione di sostegno già disposta.
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Queste le motivazioni.
Diritto. Il Tribunale, innanzitutto ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito che la misura dell’amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia , in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizione.
In particolare, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuata con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. Sez. I, n. 9628 del 22.4.2009, Est. Panzani; Cass. Sez I, n. 22332 del 26.10.2011, Est. Salmé).
Sulla base di tali assunti, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto la misura dell’amministrazione di sostegno pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un’attività di tutela cd. “minima”, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, ed all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse (cfr. Cass. da ultimo citata).
Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche di recente in un caso in cui il Supremo Collegio ha peraltro rigettato il ricorso, confermando la sentenza di interdizione del Giudice di merito, proprio alla luce della “straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare […] correlata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche emerse dall’esame peritale”, ciò che imponeva l’adozione della misura interdittiva ai fini della migliore conservazione del patrimonio stesso e della sua utile gestione (cfr. Cass. Sez. I, n. 18171 del 26.7.2013, Est. Acierno). In tale caso, il Giudice del merito, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non aveva fondato la scelta della misura dell’interdizione sul grado di infermità del soggetto incapace, ma aveva proceduto ad una corretta ricostruzione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio ad egli appartenente.
I Giudici di merito, del resto, sottolinea il Tribunale di Vercelli, hanno da tempo mostrato di aderire all’impostazione appena tracciata.
Ad esempio il Giudice tutelare di Varese con decreto del 17.11.2009, ha ritenuto, nel caso posto alla sua attenzione, la misura dell’interdizione meglio rispondente alle esigenze di un soggetto versante in stato vegetativo permanente.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 13.2.2013, ha poi chiarito che, anche in presenza di esteso deficit cognitivo, nondimeno, può darsi corso all’interdizione solo ove sia necessario inibire al soggetto da proteggersi di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche, mostra di impedire allo stesso qualunque contatto diretto ed autonomo con la realtà esterna.
Infine, il Giudice tutelare di Milano con decreto del 27.8.2013, ha ritenuto idonea la misura dell’interdizione al caso di un soggetto affetto da tendenze suicidarie.
Dalle pronunce sopra citate si evince che nella scelta della misura da applicarsi occorrerà avere riguardo alla globalità della situazione di volta in volta delineata, da un punto di vista personale e patrimoniale dell’amministrato.
L’amministrazione di sostegno ha, infatti, natura collaborativa in quanto, ai sensi dell’art. 410 c.c. l’amministratore deve da un lato tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro deve informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. È inoltre previsto un contraddittorio tra i soggetti (amministratore e amministrato) al cospetto del Giudice tutelare.
La misura interdittiva ha invece logica sostitutiva.
Ed infatti questa è la logica seguita proprio nelle pronunce sopra enucleate: sarebbe infatti, ad esempio, difficilmente ipotizzabile un’amministrazione di sostegno che – in relazione alla difficoltà e complessità dell’attività di gestione patrimoniale, da compiersi attraverso atti giuridici con cadenza quotidiana, magari osteggiati dal beneficiario – imponga il continuo ricorso al giudice tutelare ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente naufragio dell’efficacia della misura di protezione; e sarebbe del tutto impensabile – per assurdità – un sistema di collaborazione che imponga ad un amministratore di sostegno di perseguire le “aspirazioni” di un beneficiario che manifesti tendenze suicide, ovvero manifestamente eterolesive.
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Nel caso di specie, all’esame del Tribunale di Vercelli, la patologia della quale era affetto il figlio della ricorrente, pur essendo grave ed invalidante, lo manteneva comunque capace di relazionarsi con il mondo esterno ed in primis alla madre-amministratrice di sostegno. Egli infatti era consapevole del ruolo della madre e diceva di esserne contento.
Il Tribunale ha rilevato, oltretutto, che:
a) la misura dell’amministrazione si era rivelata sino ad allora proficua per il benessere psico-fisico del beneficiario né che vi erano margini per ritenere che in futuro potessero verificarsi contrasti insanabili tra l’amministratore ed il beneficiario, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’incarico in un’ottica di perseguimento dei desideri e delle aspirazioni di quest’ultimo, se del caso, anche attraverso l’intervento del Giudice tutelare ex art. 410 c.c.;
b) Non era stato dimostrato un aggravamento delle condizioni di salute del ragazzo rispetto all’epoca in cui fu aperta l’amministrazione di sostegno.
c) Non sussisteva nemmeno il rischio paventato dalla madre che il ragazzo firmasse documenti o contratti o altri moduli.
Da un lato, infatti, il decreto di nomina, aveva demandato all’amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e quindi in via sostitutiva, gli atti di cui all’art. 374 c.c.: e, quindi, conseguentemente, la capacità di compiere tali atti risultava preclusa al beneficiario, a norma dell’art. 405, comma 5, nr. 3) c.c.; ii) nel novero di tali atti rientrava quello di “assumere obbligazioni”, a mente dell’art. 374, comma 1, n. 2) c.c.; iii) l’eventuale compimento di un tale atto, chiaramente invalido, avrebbe trovato rimedio successivo attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 412 c.c..
Dall’altro lato, ha evidenziato il Tribunale che la misura dell’interdizione non avrebbe potuto offrire una tutela maggiore considerato che: i) la possibilità materiale del ragazzo di aprire la porta a sconosciuti e di apporre la propria sottoscrizione su documenti contrattuali eventualmente sottopostigli, non sarebbe venuta meno, per il solo fatto di essere soggetto a tutela; ii) il rimedio approntato dall’ordinamento nei confronti degli atti giuridici posti in essere senza autorizzazione dagli interdetti, è pur sempre successivo ed invalidatorio, e non certo preventivo, esattamente come nell’amministrazione di sostegno (cfr. art. 377 c.c.).
Anche con riferimento a tale aspetto, pertanto, il Tribunale ha ritenuto ampiamente tutelante e tranquillizzante il mantenimento, in favore del figlio della ricorrente, della misura in essere, e del tutto superfluo un aggravamento della stessa.
Il Tribunale ha poi osservato che la misura dell’amministrazione di sostegno risultava appropriata anche sotto il profilo della cura della persona.
Al riguardo, infatti, ha affermato che, come è desumibile dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. tutta la normativa sull’amministrazione di sostegno è teleologicamente diretta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale, ma anche personale.
Conseguentemente, all’amministratore di sostegno spettano poteri anche in ambito sanitario, ed in particolare il potere di prestare il consenso, ovvero il dissenso informato ad eventuali accertamenti, cure e trattamenti.
Sempre nell’ottica collaborativa, di cui supra, ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio intendimento.
Ciò, oltretutto, può essere fatto in ogni tempo dal Giudice tutelare, ed anche d’ufficio, a mente dell’art. 407, comma 4, c.c..
Anche per questo motivo, dunque, la domanda di interdizione è stata ritenuta infondata.

Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione Uppi Castel Maggiore