L'amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno

L’ istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004 per la tutela di quelle persone che, pur non essendo in condizione di provvedere ai propri interessi economici e patrimoniali, non rientrano nei casi previsti per il ricorso alla interdizione o alla inabilitazione.
Esso è quindi posto in essere per la protezione di quelle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’ espletamento delle attività quotidiane, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che creino la minore limitazione possibile rispetto alla autonomia fisica e psichica delle stesse.
Detto istituto, pur essendo passato un quinquennio dalla entrata in vigore della sua Legge istitutiva, viene considerato ancora oggi una novità, nonostante la sua notevole utilità nel contesto sociale, in quanto non va ad abrogare gli istituti dell’ interdizione e della inabilitazione aggiungendosi anzi ad essi, per introdurre un nuovo strumento giuridico, certamente più adatto ad un maggiore adattamento ed inserimento dei soggetti interessati nel contesto sociale.
C’ è anzi da sottolineare che dopo la sua entrata in vigore gli istituti già esistenti dell’ interdizione e dell’inabilitazione non vengono quasi più utilizzati, essendo considerati del tutto residuali, specie in molti Tribunali dell’ Emilia Romagna, e principalmente a Bologna, dove il Giudice Tutelare preferisce nominare un amministratore piuttosto che un tutore: infatti, l’ amministrazione di sostegno può riguardare anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti e altri soggetti per i quali non sarebbe possibile procedere con l’ interdizione o l’ inabilitazione poiché il loro grado di incapacità non è così grave da dar luogo ad un intervento così incisivo nella capacità del singolo individuo.
Uno degli aspetti di maggior versatilità dell’ amministrazione di sostegno è che, in effetti, essa può essere perfettamente adattata all’ incapace e alle sue esigenze, con un provvedimento che è tagliato su misura per lo stesso, e in relazione alla sua patologia, rapportandosi perfettamente alla sua situazione familiare o di relazione.
La domanda di nomina dell’ amministratore di sostegno va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza dell’ interessato da parte del Pubblico Ministero e dei più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o parenti entro il II), oltre che dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali, su segnalazione di chiunque abbia interesse e per evitare che una persona anziana, disabile, o, comunque, non in grado di curare i propri interessi di natura patrimoniale, possa compiere degli atti pregiudizievoli per sé e i propri cari.
La Legge dispone che la scelta della persona da nominare come amministratore possa essere fatta sulla scorta delle indicazioni del beneficiando (colui/colei che dovrà essere “amministrato”) o dei suoi genitori. In assenza di indicazioni in merito, andranno preferiti, nell’ordine: il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, o, se i parenti non si sentono in grado di gestire una determinata situazione, perché magari troppo coinvolti anche nella gestione dell’ ambito personale del soggetto interessato, una persona idonea a svolgere detto compito.
L’ amministratore di sostegno, una volta nominato, avrà il compito di curare la persona bisognosa e il suo patrimonio: tale cura riguarda, solitamente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione con discrezionalità da parte del Giudice in merito all’ inclusione anche gli atti di quotidiana gestione dell’ amministrato da un punto di vista economico. Per il compimento di alcuni atti considerati straordinari, l’ amministratore di sostegno dovrà di volta in volta chiedere l’ autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per esempio, se il beneficiario è proprietario di un immobile, per la vendita dello stesso, è necessario che l’ amministratore di sostegno venga autorizzato dal Giudice.
E’ importante sottolineare, inoltre, che l’ amministratore di sostegno è sottoposto a controlli da parte del Giudice, poiché ha l’ obbligo di presentare periodicamente dei rendiconti sull’ attività prestata, al fine di dimostrare sia una buona gestione del patrimonio del beneficiario sia la trasparenza necessaria della propria attività.
Inoltre, la nomina dell’ amministratore di sostegno non va ad annullare la capacità di agire del beneficiario, che avrà la facoltà, se lo vuole, di compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita e comunque tutti quelli per i quali la capacità di agire non viene limitata dal provvedimento di nomina dell’ amministratore.
La riflessione sulla importanza dell’ introduzione di un istituto come quello appena descritto emerge ancora di più in quelle realtà associative di un certo rilievo, come l’ UPPI, nelle quali si presenta quasi quotidianamente la necessità di far fronte ad esigenze di natura sociale, che fanno parte della realtà degli associati, soprattutto nei casi in cui l’ avanzare dell’ età non consente di adempiere serenamente ai compiti cui prima si era chiamati o nei casi in cui i familiari si trovano nella oggettiva impossibilità di accudire i propri cari e di gestire le risorse economiche di costoro nel migliore dei modi. In tali situazioni, quindi, la possibilità di presentare un ricorso al Giuidice Tutelare del luogo in cui la persona bisognosa risiede, al fine di nominare l’ amministratore di sostegno, una volta individuata la persona che possa svolgere al meglio la funzione di sostenere le esigenze delle persone in difficoltà, è una ottima soluzione che il Legislatore offre per i casi descritti.
In mancanza di parenti e in considerazione del fatto che spesso un terzo esperto può aiutare nel migliore dei modi l’ interessato a districarsi nei meandri delle questioni patrimoniali di ordinaria amministrazione, sarà possibile rivolgersi ad un professionista, solitamente un Avvocato, esperto in amministrazioni di sostegno e con pregressa esperienza in materia di tutela degli incapaci, che il Giudice Tutelare ha inserito in appositi elenchi.
E’ evidente che, molto spesso, le difficoltà di natura patrimoniale che le persone non più capaci di svolgere al meglio le proprie esigenze incontrano sono legate alla gestione di un immobile, dalla compravendita alla locazione o, ancora, alla soluzione di problemi di natura condominiale. Consapevole di tale situazione, che spesso diventa un rilevante campanello d’ allarme a livello sociale, l’ UPPI di Bologna è in grado di fornire una pronta ed esauriente consulenza, relativamente ai casi in cui si ipotizzi l’ opportunità di nomina di un amministratore di sostegno, garantendo all’ associato l’ assistenza necessaria e indirizzando la persona bisognosa o i parenti di quest’ ultima verso il percorso di ausilio migliore per quanto riguarda la nomina stessa.

Avv. Francesca Ursoleo
Consulente Legale UPPI