• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Servizi
  • Convenzioni
  • Iscriviti
  • Abitare informati
Tel 051.232790 - 051.222258 | email: info@uppi-bologna.it
UPPI Bologna
  • Home
  • UPPI
    • Servizi
    • Convenzioni
    • Iscriviti
    • Comunicati stampa
  • Settori
    • Legale
    • Fiscale
    • Tecnico
  • Contatti
  • Services provided to associates
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
La riforma del condominio e le nuove maggioranze assembleari

La riforma del Condominio e le nuove maggioranze assembleari

25 Giugno 2013/in Legale /da UPPI Bologna
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!

La Legge 11/12/2012 n. 220, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17/12/2012, ha modificato l’assetto dell’Istituto Condominiale, nella veste confezionata dal legislatore del 1942.
La citata novella denota, ovviamente, luci ed ombre che rispettivamente si possono sintetizzare, le une, nella richiesta di una maggiore professionalità, trasparenza e responsabilità dell’amministratore, e, le altre, in una superficialità nella redazione e composizione delle norme, talvolta di difficile comprensione e dubbia coerenza giuridica.
L’ultimo legislatore ha spaziato in diversi campi, ponendo mano a molte norme ed inserendone nuove.
Ha modificato e responsabilizzato l’amministratore, che ora dovrà essere nominato obbligatoriamente quando i condomini sono più di otto. Ha stabilito il rinnovo tacito della nomina, salva delibera di revoca. Ove richiesto dall’assemblea, l’amministratore dovrà essere titolare di polizza assicurativa R.C. e dovrà analiticamente dettagliare il possesso di determinati requisiti. Nel caso di mancata indicazione da parte dell’amministratore del suo compenso, la nomina sarà nulla.
L’amministratore dovrà, poi, per precisa disposizione legislativa, rendersi disponibile, al fine di agevolare l’accesso agli atti condominiali a tutti i condomini. Dovrà, inoltre, redigere il rendiconto entro 180 giorni e nello stesso termine dovrà richiedere nei confronti dei morosi decreto ingiuntivo.
E’ obbligato a tenere il Registro dell’Anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità. Non potrà l’amministratore essere portatore di deleghe in assemblea. Dovrà, infine, possedere requisiti particolari e specifici, oltre al titolo di studio, e dovrà provvedere all’accensione di un conto corrente dedicato per ogni Condominio su cui far rifluire tutte le operazioni contabili in entrata ed uscita.
I Condomini, recependo un principio ormai consolidato statuito dalla Corte di Cassazione, potranno essere legittimamente, per chiara previsione legislativa, amministrati da Società, i cui rappresentanti, ovvero, loro delegati alle attività di amministrazione, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti.
Molte norme della novella possiamo dire che erano già operanti, posto che le stesse venivano così applicate, secondo i principi che nel tempo la Suprema Corte di Cassazione aveva statuito.
Invero, anche il distacco individuale dall’impianto di riscaldamento può essere effettuato dai singoli, purchè non crei squilibrio di funzionamento o aggravi di spese per gli altri condomini. E’ stato regolamentato il diritto dei singoli all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili sulle parti comuni, senza alcuna autorizzazione, ma solo con attività di controllo dell’assemblea.
E’ stata inserita nella novella anche la multiproprietà ed il supercondominio, sconosciuti al legislatore del 1942, con conseguente applicabilità ai citati istituti delle nuove norme.
Seppure l’elencazione delle parti comuni di cui all’art. 1117 C.C. sia solo esemplificativo, sono stati aggiunti all’elenco anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici ed i sottotetti con adeguate caratteristiche. La divisione delle parti comuni può essere deliberata solo con il consenso unanime di tutti i condomini.
E’ stato anche previsto che alcun Regolamento di Condominio potrà vietare la detenzione degli animali domestici.
E’ stata istituita la possibilità per l’assemblea di nominare un Consiglio di condomini di tre membri per gli edifici con almeno dodici condomini.
E’ stato regolamentato l’obbligo di bilancio con annesso stato patrimoniale e relazione accompagnatoria, con possibilità per l’assemblea di nominare un revisore.
La documentazione dovrà essere conservata per dieci anni.
La presente modifica, appare evidente, è stata mutuata dalle norme societarie, seppure non si è concluso il progetto di far diventare il Condominio persona giuridica, con i relativi oneri ed obblighi.
L’intera impostazione della riforma, modificata parzialmente in corso d’opera, depone per questa considerazione, visto anche l’ampliamento dei poteri conferiti all’amministratore, che sarebbe dovuto diventare, evidentemente, l’A.U. del Condominio – Società – persona giuridica.
Tanto è avvenuto anche per l’opportuno e provvido intervento dell’U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – che in sede di Commissione ha fatto sentire la sua voce.
L’assemblea, inoltre, può deliberare l’attivazione di un sito web condominiale, dal quale i condomini possono anche scaricare dati.
E’ stato, poi, ribadito dalla riforma quanto il Supremo Collegio aveva già stabilito con la nota sentenza dell’08/04/2008 n. 9148 sulla parziarietà delle obbligazioni condominiali, sicchè i condomini restano vincolati nei confronti dei terzi solo previa preventiva escussione dei morosi. A tal proposito, vi è obbligo dell’amministratore di fornire ai creditori il nominativo dei condomini morosi e dell’assemblea di deliberare obbligatoriamente un fondo speciale pari all’importo dell’ammontare dei lavori straordinari da eseguire.
La solidarietà nel pagamento delle spese viene obbligatoriamente applicata tra nudo proprietario ed usufruttuario.
* * * * * *
A questo punto, dopo questo brevissimo excursus della novella, certamente non esaustivo e molto rapido, passiamo alle maggioranze, c.d. quorum costitutivi e deliberativi, fermo restando che è stato lasciato inalterato per il raggiungimento delle maggioranze il criterio misto (per teste e per millesimi), già previsto anteriforma.
Le maggioranze statuite dal legislatore della novella hanno visto una riduzione dei quorum precedenti, richiesti evidentemente nell’intento di agevolare le decisioni assembleari e certamente al fine di rendere più fluida la gestione condominiale.
Le prime modifiche riguardano la costituzione dell’assemblea. Conservando, come sopra riferito, il criterio misto, è stato ridotto il requisito per teste, fissando in prima convocazione la maggioranza dei partecipanti al Condominio (non più i 2/3 dei partecipanti al Condominio), mentre in seconda convocazione, che si terrà quando l’assemblea non abbia potuto deliberare in prima convocazione per mancanza dei quorum costitutivi, l’assemblea sarà validamente costituita con l’intervento di almeno 1/3 dei partecipanti al Condominio ed almeno 1/3 del valore dell’intero edificio, con esplicita previsione, rispetto alla precedente normativa che non la prevedeva apertis verbis.
Accertata, quindi, la regolarità della costituzione in prima convocazione, le decisioni poste all’ordine del giorno saranno valide se approvate con un numero di voti, sempre nel rispetto del criterio misto (teste, valori millesimali), che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei valori millesimali.
Le deliberazioni in seconda convocazione saranno valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti ed almeno 1/3 del valore dell’edificio.
E’ stata istituita una nuova maggioranza, quella dei 4/5 dei partecipanti al Condominio e dei 4/5 del valore dell’edificio, che è richiesta nel caso di modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni.
Vi è stata, inoltre, una diminuzione dei quorum deliberativi afferenti alle innovazioni di carattere ed interesse sociale, come sicurezza, barriere architettoniche, impianti di energia rinnovabile, salubrità, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radio-televisivi e di flussi telematici, per le quali è richiesto un quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed ½ del valore dell’intero edificio.
Per le altre innovazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio.
Infine, ferma restando l’unanimità dei consensi per la rettifica o modifica delle tabelle millesimali, nel caso di errore, l’unanimità dei consensi non è più richiesta. Invero, con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno la metà del valore dell’intero edificio possono essere modificati o rettificati i valori millesimali in caso di errore, ovvero in caso di alterazione per più di 1/5 del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Si riporta qui di seguito, riteniamo, un utile e completo quadro sinottico con tutte le maggioranze di facile consultazione ed interpretazione.

maggioranze assembleari dopo riforma
Avv. Ciro PARISI
Presidente UPPI Taranto

Altri articoli che potrebbero interessarti:

  • Regolamento di condominio e sanzioni pecuniarie
    REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E SANZIONI PECUNIARIE
  • Dentro la riforma del condominio
    Dentro la riforma del Condominio
  • Il condominio www
    Il condominio www
  • Coronavirus e locazioni
    Ripartizione spese condominiali tra acquirente e venditore
Difendi la tua casa, iscriviti all’UPPI!
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2020/10/La-riforma-del-condominio-e-le-nuove-maggioranze-assembleari.jpg 853 1280 UPPI Bologna https://www.uppi-bologna.it/wp-content/uploads/2023/05/Logo-UPPI-2023-1030x412.png UPPI Bologna2013-06-25 15:05:052020-12-14 08:39:10La riforma del Condominio e le nuove maggioranze assembleari

Cerca nel sito

Search Search

Cerca per categorie

Scegli un argomento:

Orientamento dei giudici (24)

Ultime notizie

  • PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO 18 Maggio 2026
  • TASSAZIONE SUI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 17 Aprile 2025
  • CEDOLARE SECCA: INCERTEZZA GIURIDICA PER I PROPRIETARI IMMOBILIARI 17 Aprile 2025
  • Affitti sociali diffusi, la proposta alla Camera dei piccoli proprietari 17 Aprile 2025
  • IL TAGLIO AI BONUS FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE CAUSERÀ DANNI A CASCATA 2 Gennaio 2025

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu X
UPPI Bologna @Twitter
© UPPI Bologna - Via San Lorenzo, 20/C - 40122 Bologna (BO) - CF & P. IVA 91383770376
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a X
  • Uppi
  • Servizi
  • Iscriviti
  • Contatti
  • Privacy
  • Cookie
  • ENGLISH VERSION
Collegamento a: IL NUOVO CONDOMINIO Collegamento a: IL NUOVO CONDOMINIO IL NUOVO CONDOMINIOIl nuovo condominioCollegamento a: GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Settembre 2013 Collegamento a: GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Settembre 2013 Gli orientamenti dei giudici settembre 2013GLI ORIENTAMENTI DEI GIUDICI Settembre 2013
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
My Agile Privacy®
✕

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Accettando, sei consapevole che i tuoi dati personali possono essere raccolti allo scopo di personalizzare e misurare l'efficacia della pubblicità. 

Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. 

Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy. 

AccettaRifiutaPersonalizza
Consenso / Visualizza la Cookie Policy

Impostazioni privacy

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy

My Agile Pixel® – Google AnalyticsSempre Abilitato

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google Ireland Limited è di proprietà di Google LLC USA. Google utilizza i Dati Personali raccolti per tracciare ed esaminare l’uso di questo sito, compilare report sulle sue attività e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Per garantire una maggiore aderenza al GDPR in merito al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE, è opportuno effettuare tale trasferimento esclusivamente in forma anonima. È importante sottolineare che la semplice anonimizzazione non offre un livello di protezione sufficiente per i dati personali esportati al di fuori dell'UE. Per questo motivo, i dati inviati a Google Analytics, e quindi potenzialmente visibili anche al di fuori dell'UE, potranno essere resi anonimi attraverso un sistema di proxy denominato My Agile Pixel. Questo sistema potrà sostituire i tuoi dati personali, come l'indirizzo IP, con informazioni anonime che non sono riconducibili alla tua persona. Di conseguenza, nel caso in cui avvenga un trasferimento di dati verso Paesi extra UE o negli Stati Uniti, non si tratterà dei tuoi dati personali, ma di dati anonimi.

I dati inviati vengono collezionati per gli scopi di personalizzazione dell'esperienza e il tracciamento statistico. Trovi maggiori informazioni alla pagina "Ulteriori informazioni sulla modalità di trattamento delle informazioni personali da parte di Google".

Consensi aggiuntivi:

Ad Storage
Ad Storage
Definisce se i cookie relativi alla pubblicità possono essere letti o scritti da Google.
Ad User Data
Ad User Data
Determina se i dati dell'utente possono essere inviati a Google per scopi pubblicitari.
Ad Personalization
Ad Personalization
Controlla se la pubblicità personalizzata (ad esempio, il remarketing) può essere abilitata.
Analytics Storage
Analytics Storage
Definisce se i cookie associati a Google Analytics possono essere letti o scritti.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook servono per interagire con il social network Facebook e sono forniti da Facebook Ireland Ltd.

Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy

GDPR Cookie Banner by My Agile Privacy®