L’acquisto di un bene immobilie proveniente da donazione indiretta: la cassazione rassicura l’acquirente
PREMESSA
La recente sentenza della Suprema Corte di cui andremo a parlare merita rilievo in quanto risulta priva di precedenti. Detta pronuncia è altresì importante in quanto interviene dopo il Dl 35/2005 convertito nella legge 80/2005 che ha modificato la norma di cui all’art. 563 c.c. che ha stabilito che decorsi 20 anni dalla donazione e, qualora nessuno abbia proposto opposizione, il bene donato circola liberamente, senza potere essere oggetto di pretese ereditarie.
La sentenza è stata emessa nell’ambito di un contenzioso fallimentare, da qui la scelta di non analizzarne nel dettaglio il contenuto, ma di evidenziarne soltanto l’aspetto più rilevante che concerne, appunto, la materia ereditaria e la circolazione dei beni immobili
LA SENTENZA N. 11496 DEL 12 MAGGIO 2010
Vediamo ora cosa ha stabilito la Cassazione con la pronuncia sopra citata.
Se i genitori pagano il prezzo dell’immobile che intestano al figlio (cd. donazione indiretta) il figlio può tranquillamente vendere l’immobile senza che l’acquirente, e pure ogni suo successivo dante causa (ad esempio la banca che riceve ipoteca a garanzia del finanziamento erogato per permettere l’acquisto), possano temere di avere fastidi da eventuali liti ereditarie che sorgano nella famiglia del donante.
Per comprendere la portata innovativa della sentenza in una materia quale quella ereditaria non sempre facilmente comprensibile a chi non opera nel settore, chiariremo quanto segue.Quando si parla di donazione si può far riferimento o alle donazioni formali, stipulate tramite atto notarile, oppure alle donazioni indirette .Il caso più tipico e ricorrente di donazione indiretta si ravvisa nell’acquisto di un bene immobile ad un figlio da parte dei genitori.
Vediamo ora quando la donazione diventa motivo di contenzioso. Non si pongono problemi quando i legittimari riescono a conseguire la propria quota di legittima sui beni di cui il defunto risulta proprietario alla data di apertura della successione.I problemi, sorgono, invece, quando il de cuius abbia disposto in vita dei propri beni con donazioni e l’attivo ereditario risulti, alla data del suo decesso, insufficiente a soddisfare le quote dei legittimari.In questo caso, la legge offre ai parenti stretti congiunti un’azione denominata “di riduzione” con la quale è possibile ottenere da coloro che abbiano usufruito delle donazioni del de cuius una riduzione di quanto loro ricevuto fino a soddisfare la loro quota (art. 555 c.c.)
.Nel caso poi in cui, l’eventuale donatario abbia già venduto quanto ricevuto dal donante, i legittimari potranno esercitare nei confronti dei terzi acquirenti, anche se ignari di tutto, l’azione di restituzione per ottenere la restituzione del bene che fu a suo tempo donato dal loro de cuius.
E veniamo, a questo punto, alla portata innovativa della pronuncia in esame.
LA NOVITÀ DELLA SENTENZA N. 11496 DEL 12/05/2010
Se prima di questa pronuncia l’azione di restituzione poteva esser esperita dal legittimario sia per le donazioni formali che per quelle indirette, ora la Cassazione afferma che oggetto di restituzione potrà essere un immobile solo se è quest’ultimo il bene effettivamente donato. In altre parole, l’azione di restituzione potrà essere esercitata solo per quegli immobili che siano stati oggetto di donazione formale. Quando, invece, si sarà in presenza di una donazione indiretta (i genitori che acquistano con denaro proprio l’appartamento al figlio ) il legittimario dovrà rivolgere le sue pretese direttamente nei confronti del donatario senza potere coinvolgere i terzi che abbiano successivamente acquistato il bene.
La Cassazione con la detta pronuncia delimita, dunque, le ipotesi di esperibilità dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
La strada per rendere più sicura la circolazione dei beni immobili sembra così aperta.
Avv. ROSALIA DEL VECCHIO
Consulente Legale UPPI
Delegazione di Castelmaggiore