Ritardo nei pagamenti e nullità degli interessi di mora oltre il tasso legale deliberati a maggioranza dall'assemblea condominiale

Ritardo nei pagamenti e nullità degli interessi di mora oltre il tasso legale deliberati a maggioranza dall’assemblea condominiale

Con la sentenza n. 10196/2013, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto che deve considerarsi nulla la delibera condominiale presa a maggioranza che stabilisca di poter imputare ai condomini, per il caso che gli stessi non risultino in regola con il versamento dei contributi condominiali, interessi moratori su e per il ritardo dei dovuti pagamenti ad un tasso superiore a quello legale, perché il potere di imporre tale tipo di interessi non rientra nei poteri dell’assemblea, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.
La Suprema Corte ha anche aggiunto e specificato che tale nullità inficia e travolge tutte le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i condomini in relazione ad ogni singolo anno, applicano un tasso di mora superiore a quello legale. Nullità che può essere fatta valere dal condomino interessato in ogni tempo, senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. come previsto in vece per le delibere solo annullabili. l
La Suprema corte tuttavia sembra lasciare insoluta la questione riguardante la compatibilità del tasso fissato dalla delibera assembleare qualora venga oltrepassato il limite soglia degli interessi usurari (legge108/1996). A mio modesto avviso, tuttavia, potrebbe avanzarsi l’ipotesi che quanto stabilito dalla legge n. 108 del 1996 non varrebbe per obbligazioni che, come quelle traggono origine da un rapporto di condominio, non traggano origine da un rapporto in cui non è identificabile una causa di finanziamento.
Un ultima notazione: azzarderei l’ipotesi che la sentenza su indicata potrebbe avere un effetto sull’articolo 24 della Riforma del condominio (legge n. 220/2012) che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, il quale prevede che “….Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’ essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800…..”, nella parte in cui si richiama ad un principio di unanimità, arrivando a ritenere che tale principio possa applicarsi a tutto il sistema delle sanzioni condominiali, in quanto nel testo della legge di riforma non vi è uno specifico richiamo alle maggioranze e/o unanimità necessaria per la quantificazione delle sanzioni.

Avv. GIUSEPPE PETIX
Consulente Legale UPPI Delegazione di Pianoro .