Un valido tentativo di evitare i lunghi tempi delle cause civili: l'accertamento tecnico preventivo

Un valido tentativo di evitare i lunghi tempi delle cause civili: l’Accertamento Tecnico Preventivo

Fra le numerose tipologie processuali presenti nel codice di rito, l’art. 696 c.p.c. disciplina l’accertamento tecnico preventivo, in gergo chiamato dagli operatori del settore come A.T.P..
Detto procedimento rubricato al libro IV, titolo primo, capo terzo, sezione quarta, risulta essere un procedimento speciale e sommario di natura cautelare teso ad un’istruzione preventiva, ovvero, in sostanza, ad acquisire un accertamento prima dell’inizio del contezioso vero e proprio. Lo scopo di questo procedimento è di accertare lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose o di persone (qualora queste vi acconsentano) senza indugio, ovvero in via d’urgenza.
Proprio l’urgenza risulta essere uno dei fondamentali presupposti necessari per l’ammissione da parte dell’Autorità Giudiziaria del ricorso ex art. 696 c.p.c..
Nel campo immobiliare questo strumento diviene molto utile quando si ha necessità di ottenere un accertamento Giudiziario dei luoghi da parte dell’Autorità (probabilmente futuro oggetto di contenzioso), che potrebbero subire mutamenti e/o alterazioni col passare del tempo o che si ha necessità di mutare senza dover attendere i lunghi tempi di un contenzioso ordinario.

IL PROCEDIMENTO
A differenza di un contenzioso ordinario, l’A.T.P. ha una durata assai contenuta; spesso, infatti, si esaurisce in pochi mesi. A seguito del ricorso ex art. 696 c.p.c., il Giudice, verificati i presupposti giuridici dell’istanza (in primis, appunto le ragioni d’urgenza) fisserà a pochi mesi dal deposito (spesso poco più di un mese) l’udienza di comparizione delle parti, nominando contestualmente il Consulente Tecnico d’Ufficio ed assegnando i termini per la costituzione delle controparti. Già all’udienza di comparizione, salvo particolari contingenze, il Giudice, dunque, verificherà la regolarità delle notifiche effettuate dal ricorrente, l’eventuale costituzione delle controparti, procederà a richiedere al Consulente Tecnico D’Ufficio la disponibilità ad accettare l’incarico e conseguentemente a far prestare a quest’ultimo il giuramento di rito e, pure, a formulare i quesiti da sottoporgli.
L’addensamento di tutte le su illustrate attività comportano un’enorme contrazione delle tempistiche. Nella stessa udienza, infatti, il Giudice, sentite le necessità del Consulente Tecnico d’Ufficio, fisserà un termine massimo (di norma dai 60 ai 120 giorni) per il deposito della perizia finale (salvo poi concedere una proroga al Consulente, qualora sorgano giustificate necessità per approfondimenti o altre attività strettamente legate all’incarico).
Entro le date prestabilite il Consulente d’Ufficio, normalmente affiancato dai consulenti di parte, nominati dai partecipanti al procedimento, effettuerà le operazioni che riterrà necessarie, redigerà e depositerà l’elaborato peritale. Appare chiaro, pertanto, come un A.T.P. dovrebbe avere una durata media di 6-8 mesi, contro i diversi anni di un contenzioso ordinario.

LA DIFFERENZA DAL CONTENZIOSO ORDINARIO
La fondamentale differenza fra il procedimento di cui trattasi ed il contenzioso ordinario consta nel fatto che una causa civile ha la possibilità di esitare in una sentenza di condanna (ovvero un ordine impositivo del Giudice), mentre l’A.T.P. termina solamente con un accertamento, ovvero con il deposito della perizia da parte del Consulente. Nel proprio elaborato peritale il Consulente d’Ufficio indicherà gli esiti dei propri accertamenti, ovvero, di norma, la presenza o meno di quanto lamentato dal ricorrente, l’eventuale responsabilità dei soggetti partecipanti al procedimento, la determinazione economica di eventuali interventi necessari.

L’OBIETTIVO Vista la carenza di coercizione dello strumento in esame, perché esperire un Accertamento Tecnico Preventivo in luogo di un contenzioso ordinario? La decisione di esperire, appunto preventivamente (ovvero prima di un contenzioso ordinario), tale accertamento s’impernia su diverse valutazioni e/o necessità. In primo luogo, questo procedimento risulta assai proficuo quando si ha la necessità di intervenire sui luoghi oggetto di un futuro contenzioso, al fine di ottenere un accertamento da parte del tribunale prima di averne mutato lo stato di fatto, il che potrebbe rendere più arduo l’accertamento delle lamentele del ricorrente.
In secondo luogo, se è vero che il procedimento in esame si conclude con un accertamento e non con una condanna, risulta altrettanto vero che dall’elaborato peritale spesso emergono (se la domanda del ricorrente è fondata) gli elementi probatori necessari per ottenere una condanna a seguito di un’azione giudiziale, che vedrà come prova principe proprio la perizia del Consulente d’Ufficio (senza qui, per esigenze di sintesi, voler affrontare tutte le possibili articolazioni e gli sviluppi giuridici che di caso in caso possono presentarsi).
Tale ultimo aspetto risulta di notevole interesse proprio perché tale strumento potrebbe, dunque, presentarsi come un valido tentativo di evitare i lunghi tempi delle cause civili. Qualora, infatti, dall’elaborato peritale derivasse in modo chiaro l’effettiva presenza delle lagnanze del ricorrente, la relativa responsabilità di taluni soggetti partecipanti e la quantificazione dei danni, appare chiaro come il soggetto, al quale il Consulente Tecnico abbia addebitato la responsabilità, dovrebbe valutare attentamente l’opportunità di adempiere spontaneamente alle richieste del ricorrente, onde evitare un successivo giudizio a proprio carico e, dunque, l’aggravarsi dei costi che sarebbero posti a suo carico.

CASI PRATICI
Venendo all’uso pratico dello strumento dell’A.T.P., alcuni esempi possono chiarire quando occorra valutazione l’eventualità di esperire detto procedimento prima (e sperando alternativamente) di azionare contenzioso ordinario. Uno dei casi classici risulta essere quello ove l’acquirente di un immobile appena costruito o ristrutturato si accorga della presenza di vizi costruttivi. In tali casi, vi è senza dubbio la necessità e l’interesse di ottenere un accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria della presenza dei vizi, della relativa responsabilità dell’Impresa, dei costi e dei tempi per il ripristino, così da poter effettuare le dovute opere al termine dell’accertamento (come detto qualche mese) senza attendere i lunghi tempi di un contenzioso ordinario, avendo però già reperito una possibile prova comprovante l’azione di risarcimento danni. Altro caso emblematico risulta essere quello della richiesta di un accertamento tecnico preventivo su un immobile interessato da infiltrazioni.
Appare chiara l’urgenza di ripristinare i luoghi da parte del proprietario che si trovi a vivere in condizione di insalubrità a causa delle infiltrazioni subite per esempio da proprietà altrui, anche in tal caso senza attendere i lunghi tempi di una causa civile.

Avv.MARCO PERRINA
Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena