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Conciliazione: i processi civili guadagnano la scorciatoia

Conciliazione: i processi civili guadagnano la scorciatoia

3 Febbraio 2014/in Legale /da UPPI Bologna
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È entrato il vigore il 20 marzo 2010 il decreto legislativo che introduce la conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di decongestionamento dei processi presso i Tribunali e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
L’ Uppi ha sempre sostenuto e richiesto l’introduzione dei regimi alternativi di risoluzione delle controversie tramite la costituzione del “Centro Studi Europeo di Conciliazione e Risoluzione dei Conflitti (Ce.S.E.C.). e si pone come referente e come punto di riferimento per l’ampliamento e l’applicazione di questa nuova materia.

VEDIAMO IN SINTESI LA DISCIPLINA
PORTATA DADL DECRETO

PROCEDIMENTO. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, che deve in ogni caso garantire la riservatezza e l’imparzialità. Il regolamento può altresì prevedere che la mediazione si svolga secondo modalità telematiche. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il responsabile dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

ESITO. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

EFFICACIA. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

AGEVOLAZIONI FISCALI. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

DICHIARAZIONI. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Gli uffici dell’associazione sono a disposizione di quanti volessero maggiori approfondimenti in merito.

Claudio Contini
Commercialista Commissione
Fiscale Nazionale UPPI

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