Il furto dell’auto nel parcheggio non custodito
In questo articolo ci occupiamo del tema della responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, al fine di verificare se lo stesso risponda o meno del furto di un’autovettura ivi lasciata in sosta. Tale tema, sovente affrontato nelle aule dei Tribunali, è stato peraltro oggetto di un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, risolto solo con un recente intervento delle Sezioni Unite. Dubbi erano, infatti, sorti circa la disciplina applicabile al contratto di parcheggio, il quale, essendo un contratto atipico, non è oggetto di una specifica disciplina codicistica.
Prima di entrare nel merito della questione, è bene ricordare come, con il fine di limitare la congestione del traffico cittadino e ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, la legge n. 122/1989 abbia previsto che le grandi metropoli istituissero aree di sosta a pagamento senza obbligo di custodia, o aree di interscambio, realizzate solitamente in periferia, all’ingresso in città, in prossimità dei capolinea delle linee metropolitane. Tale disposizione è stata quindi ripresa dal Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), che ha previsto per i Comuni la possibilità, previa deliberazione della giunta, di stabilire aree destinate al parcheggio a pagamento, anche senza custodia del veicolo. Alla luce di tale norma, secondo un primo orientamento, è stato quindi escluso che il contratto di parcheggio potesse qualificarsi come contratto di deposito, con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Si tratterebbe, invece, di un contratto di locazione d’area avente ad oggetto il solo godimento dello spazio di sosta. Ne consegue, quindi, che il gestore del parcheggio non assumerebbe in alcun modo l’obbligo di custodia della vettura. Tale obbligo, inoltre, non potrebbe farsi derivare né dalle modalità di accesso e di uscita dal parcheggio, né dall’esistenza di dispositivi di controllo né dalle eventuali recinzioni presenti. In quest’ottica, nessuna rilevanza assume l’elemento soggettivo dell’affidamento dell’utente, il quale in buona fede reputa che il parcheggio sia custodito.
Tale tesi è stata, tuttavia, sconfessata dalla sentenza n. 1957 del 2009 della Cassazione. La citata sentenza ha, infatti, considerato il contratto di parcheggio alla stregua di un deposito oneroso sulla basa della circostanza che la consegna dell’autoveicolo al gestore era avvenuta con la sua immissione nell’area recintata, previo superamento di una sbarra. Trattandosi di deposito, incombeva sul gestore l’obbligo di custodia del veicolo, con la conseguenza che lo stesso ne rispondeva in caso di furto.
La corretta qualificazione da dare al contratto di parcheggio non è il solo punto di contrasto tra le due opposte tesi. Viene in considerazione anche il regolamento, sovente apposto all’entrata del parcheggio e in più punti di esso, contenente l’avvertenza che l’azienda non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto. Orbene, secondo il primo orientamento, tale esclusione di responsabilità non necessita di approvazione per iscritto da parte dell’utente, dal momento che trova la sua fonte direttamente nella legge e non in un contratto. Al contrario, il secondo orientamento ritiene la suddetta limitazione non solo una condizione generale del contratto da approvare per iscritto ma qualifica anche il relativo avviso come un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., valevole come proposta di contratto.
In presenza di queste due opposte concezioni, si comprende l’esigenza avvertita delle Sezioni Unite di comporre questo contrasto. Ecco quindi la sentenza n. 14319 del 2011, con la quale hanno sancito che l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio, per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
E’ quindi prevalso il primo orientamento, incline ad escludere la responsabilità del gestore per il furto del veicolo. Ciò trova conferma anche nella recente sentenza n. 14067/2013.
In conclusione, il cartello “parcheggio incustodito” esposto all’ingresso dell’area di sosta a pagamento, istituita con delibera comunale, libera il gestore da ogni responsabilità per il furto del mezzo. La sola predisposizione del servizio, difatti, non comporta di per sé l’assunzione dell’obbligo di custodire i veicoli parcheggiati.
Avv. Maria Beatrice BERTI
Delegazione UPPI Imola