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Immissioni rumorose intollerabili

IMMISSIONI RUMOROSE INTOLLERABILI

27 Novembre 2017/in Legale /da UPPI Bologna
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Le immissioni vietate, che, in quanto tali, devono cessare, sono quelle che superano la “normale tollerabilità”.

Il disposto normativo di riferimento è quello di cui all’art. 844 c.c., che prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo  alla condizione dei luoghi”.

Il concetto di “normale tollerabilità” non si fonda su basi oggettive, non essendoci parametri predeterminati in tal senso

Non esistono, infatti, dei criteri cristallizzati di riferimento.

Per ciò che attiene le immissioni di rumore, se pur esistono della norme speciali poste a tutela dell’ambiente (per es. il D.P.C.M. 14 novembre 1997), tuttavia  è usualmente ritenuto che l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato) non assume rilievo decisivo nell’indagine sul rispetto della “normale tollerabilità, non essendo necessariamente vincolanti per il giudice civile, che può anche discostarsene.

Per esempio, quando ci troviamo al cospetto di attività produttive, se risulta senz’altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa specifica, siccome posta a salvaguardia di interessi collettivi, ove si verta in materia di rapporti di vicinato, come nel caso di immissioni in condominio, anche l’eventuale rispetto dei limiti sopra detti non è garanzia di sicura tollerabilità e pertanto di legittimità delle immissioni, essendo necessario.

Risulta, dunque, discriminante, valutare in concreto (e caso per caso) la sopportabilità delle immissioni secondo il disposto di cui all’art. 844 c.c.

Oltretutto, il superamento della normale tollerabilità delle immissioni ha carattere relativo, poiché deve essere valutato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre fare riferimento alla cosiddetta “rumorosità di fondo” della zona (cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s’innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ecc).

Il superamento della normale tollerabilità delle immissioni dovrà, quindi, essere valutato dal giudice (analizzando il singolo caso concreto) secondo il suo prudente apprezzamento, che se adeguatamente motivato, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

La normativa civilistica in esame risulta poi derogabile in senso restrittivo.

Per esempio, un regolamento contrattuale di condominio può statuire dei parametri, per il superamento della normale tollerabilità, anche più rigidi rispetto al dettato di cui all’art. 844 c. c. e ciò in virtù del generale principio per cui l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni ai diritti dei condomini nell’interesse comune, sia relativamente alle parti comuni, sia sulle parti di loro esclusiva proprietà.

Dal punto di vista probatorio, il superamento della normale tollerabilità (disciplinata dal codice civile o appunto contrattualmente), non necessita imprescindibilmente di un accertamento tramite strumentazioni tecniche, tenuto conto che la disciplina dei rapporti di vicinato non è appunto strettamente ancorata alla verifica del superamento dei parametri prefissati dalle norme speciali, aventi ad oggetto, come detto, interessi collettivi di natura pubblicistica.

In tal senso, ormai pacifica risulta, infatti, l’ammissibilità della prova testimoniale, poiché quando la testimonianza verte su fatti percepiti direttamente dai testimoni citati, non può considerarsi espressione di giudizi valutativi (non ammessi in sede testimoniale).

Ciò consente di superare la difficoltà di comprovare situazioni di emissioni rumorose discontinue e spontanee, difficilmente riproducibili e verificabili accertabili tramite strumentazioni tecniche.

L’accertamento del superamento della normale tollerabilità comporta, in sede giudiziale, la condanna per il trasgressore di immediata cessazione della molestia.

Diversamente, la condanna al risarcimento del danno (che può permanere fino a quando le immissioni non vengano eliminate) risulta di norma non sempre “automatica”.

Tali danni, com’è noto, possono risultare di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniale e, in quanto tali, risarcibili secondo i paradigmi di cui agli artt. 2043 e 2059 cod. civ.

Sicuramente meno frequenti risultano i casi di danni patrimoniali conseguenti ad immissioni intollerabili (teoricamente potrebbero configurarsi in caso di immissioni da scuotimento – vibrazioni – che possono provocare fessurazioni negli edifici; immissioni talmente rumorose che compromettono la possibilità di locare il proprio appartamento ecc.).

Tali fattispecie di danni dovranno essere specificatamente provati secondo l’ordinario regime probatorio e, pertanto, il danneggiato ha l’onere di provare, con ogni mezzo, i danni subiti.

Diversamente per l’accertamento del danno non patrimoniale vigono distinti regimi probatori, poiché all’interno di questa categoria rinveniamo diversi tipi di danno (danno alla salute, alla tranquillità, alla sicurezza, al riposo notturno ecc).

Secondo numerose pronunce di Cassazione, il danno non patrimoniale, ad eccezione di quello alla salute, risulta in re ipsa, ovvero sempre sussistente e, pertanto, non abbisogna di una specifica prova, in considerazione del rango costituzionale di tali diritti.

Al contrario, invece, il danno non patrimoniale alla salute (ovvero quando le immissioni intollerabili cagionano a chi le subisce una vera e propria malattia) deve, non solo essere documentato da certificazioni mediche, ma anche essere messo in rapporto eziologico tra le immissioni e la malattia riscontrata.

Tale onere spetta ovviamente al danneggiato che può avvalersi anche di specifiche consulenze mediche.

 

Avv.Marco Perrina

Delegazione UPPI San Lazzaro di Savena

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