LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE
L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione (e non di seconda).
La mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine di legge sopra citato, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari.
Le delibere condominiali con vizi attinenti il procedimento di convocazione assembleare possono essere impugnate per annullabilità nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Veniamo però ora al caso in esame: il termine dilatorio di cinque giorni per una corretta convocazione di assemblea da quando decorre?
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (tra tutte vedasi Cass. 22047/2013) l’avviso di convocazione deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nel termine di legge.
Ma cosa accade e soprattutto da quale momento occorre conteggiare il termine dilatorio di 5 giorni in caso di mancata consegna di lettera raccomandata? Dalla data di recapito dell’avviso al condominio destinatario o dalla compiuta giacenza?
Di questo si è occupata la sentenza di Cassazione n. 23396/2017 pubblicata di recente su Leggi d’Italia.
La pronuncia in questione ha statuito che “va riaffermato il principio di diritto secondo il quale in tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c.(nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c. , al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedente l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. , dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell’art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla legge n. 220 del 2012 , altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)” (Cass. civ. Sez. II, 06-10-2017, n. 23396, massima redazionale, 2017).
La Corte ha dunque ritenuto, confermando giurisprudenza consolidata in materia (contra soltanto Cassazione 14/12/2016 n. 25791), che il plico si intende pervenuto all’indirizzo del destinatario al momento della tentata consegna, seguita dal rilascio dell’avviso di giacenza. Il medesimo principio, ha ulteriormente affermato la Corte, si applica anche nel caso in cui “l’avviso” indichi la data e l’ora a partire dalle quali il ritiro può essere effettuato, in genere, non coincidenti (e posteriori) con la data e l’ora di pervenimento dell’avviso all’indirizzo stesso del destinatario.
Avv. Rosalia Del Vecchio
Delegazione UPPI Castel Maggiore – Granarolo dell’Emilia – Argelato