Il prestito vitalizio ipotecario

IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Con  la legge n. 44/2015  il legislatore ha introdotto una forma di finanziamento, garantito da una proprietà immobiliare residenziale, che consente al proprietario – che abbia compiuto almeno 60 anni di età – di convertire parte del valore dell’immobile in contanti, al fine di soddisfare le proprie esigenze, senza necessità di lasciare l’abitazione e ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto.

Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario deceduto non abbia deciso di rimborsare anticipatamente il finanziamento) hanno l’opzione di:

  1. a) estinguere il debito (pari al prestito concesso – ratealmente od in unica soluzione) nei confronti dalla banca e liberare l’immobile dall’ipoteca;
  2. b) vendere l’immobile ipotecato, nel qual caso, col ricavato dalla vendita, si rimborserà la quota del finanziamento alla banca;
  3. c) lasciare che la banca venda l’immobile per recuperare il finanziamento e liquidare agli eredi l’eventuale importo restante.

Col  Decreto 22 dicembre 2015, n. 226, pubblicato nella G.U. del 16.02.2016 , è stato definito il Regolamento attuativo del provvedimento, che prevede:

–  l’ obbligo da parte del finanziatore di presentare prospetti esemplificativi,  per illustrare l’andamento del debito nel tempo, anno per anno, separando il capitale e gli interessi;

–  il divieto per il finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente decida di non sottoscrivere il contratto;

– che il prospetto informativo contenga in modo chiaro le seguenti informazioni minime:

  1. a) l’importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia;
  2. b) l’indicazione della somma che sarà erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa. Quest’ultima, anche, acquistabile liberamente sul mercato assicurativo, da parte del finanziato;

– nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulti coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto debba essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché vi siano i requisiti di età previsti dalla legge e siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

Infine, cosi come riportato all’art.12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 “…… il rimborso integrale in un’unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero, qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.” Il Regolamento, quindi, individua i casi in cui il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione può essere richiesto dal finanziatore.

La percentuale del finanziamento verrà contrattata tra le parti, in funzione anche del valore dell’ immobile e dell’ ipoteca concessa.

Claudio Contini